IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  l'art.  8,  primo comma, primo periodo, del suddetto decreto
presidenziale, in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale;
  Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e 16 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e  le  attribuzioni
dei dirigenti generali;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come  sostituito  dall'art.  7,
comma  1,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
le modalita' di presentazione delle dichiarazioni;
  Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), e l'articolo 12, comma 3,  del
decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale i centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  presentano   la   dichiarazione
all'Amministrazione finanziaria in via telematica;
  Visto  l'art.  1,  comma  3,  del  regolamento recante norme per la
determinazione delle modalita' per la scelta,  da  parte  di  ciascun
contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta
sul  reddito  delle  persone fisiche ai movimenti e partiti politici,
approvato con decreto del Ministero delle finanze 2 luglio  1997,  n.
231,  il quale dispone che le modalita' di effettuazione della scelta
sono  definite  nei  decreti   di   approvazione   dei   modelli   di
dichiarazione dei redditi;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  settembre 1997, n. 314, recante
norme   in   materia   di   armonizzazione,    razionalizzazione    e
semplificazione    delle   disposizioni   fiscali   e   previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti
da parte dei datori di lavoro;
  Visto il deceto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente
disposizioni generali in materia di sanzioni  amministrative  per  le
violazioni di norme tributarie;
  Vista  la  legge  27  dicembre  1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Ritenuta la necessita' di dar luogo  a  una  semplificazione  degli
adempimenti fiscali dei cittadini non residenti;
  Tenuto  conto  delle  indicazioni  fornite dalla Commissione per lo
studio  delle  problematiche  dei  contribuenti  italiani   residenti
all'estero, costituita con decreto ministeriale 17 luglio 1997;
  Attesa  l'opportunita'  di  prevedere  modalita'  che consentano di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria,
dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi  presentate  anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
  Considerato  che  occorre stabilire le modalita' di predisposizione
dei  dati  delle  dichiarazioni  da  trasmettere  all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;
  Considerato  che  occorre stabilire le caratteristiche tecniche per
la stampa dei  modelli  da  utilizzare  per  la  compilazione,  anche
meccanografica, delle dichiarazioni;
  Considerato,  infine,  che occorre stabilire le specifiche tecniche
per la stampa del predetto modello che  deve  essere  presentato  dai
soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della
dichiarazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato,  con  le  relative istruzioni e busta il modello
UNICO  98  NR  che  puo'  essere  presentato   nell'anno   1998   dai
contribuenti  non  residenti  in  Italia  che posseggono solo redditi
fondiari e di lavoro dipendente.
  2. Sono altresi' approvate le schede da utilizzare  ai  fini  della
scelta   della   destinazione  dell'otto  e  del  quattro  per  mille
dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati  nell'art.1,  primo  comma,
lettera  c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
  3. Il modello di cui  al  comma  1  deve  essere  prodotto  in  due
esemplari identici.