IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di presentazione delle dichiarazioni; Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), e l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Visto l'art. 1, comma 3, del regolamento recante norme per la determinazione delle modalita' per la scelta, da parte di ciascun contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici, approvato con decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1997, n. 231, il quale dispone che le modalita' di effettuazione della scelta sono definite nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Visto il deceto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Ritenuta la necessita' di dar luogo a una semplificazione degli adempimenti fiscali dei cittadini non residenti; Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione per lo studio delle problematiche dei contribuenti italiani residenti all'estero, costituita con decreto ministeriale 17 luglio 1997; Attesa l'opportunita' di prevedere modalita' che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica; Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni; Considerato, infine, che occorre stabilire le specifiche tecniche per la stampa del predetto modello che deve essere presentato dai soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato, con le relative istruzioni e busta il modello UNICO 98 NR che puo' essere presentato nell'anno 1998 dai contribuenti non residenti in Italia che posseggono solo redditi fondiari e di lavoro dipendente. 2. Sono altresi' approvate le schede da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art.1, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3. Il modello di cui al comma 1 deve essere prodotto in due esemplari identici.